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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  2 maggio 2019

 

 

OGGETTO: Accesso alla pensione e quota 100.

 

 

Spettabile Azienda,

il D.L. 4/2019 ha innovato in modo sostanziale il panorama degli accessi a pensione, pur non abrogando la c.d. riforma Fornero, introducendo, tra l’altro, un nuovo accesso sperimentale a pensione, vale a dire la pensione anticipata in quota 100. Tutti gli interventi del decreto si propongono di avvicinare l’obiettivo del pensionamento ai lavoratori.

 

Pensione anticipata in quota 100

Il D.L. 4/2019 ha previsto per tutti gli assicurati Inps una nuova forma temporanea di accesso a pensione, maturabile nel solo triennio 2019-2021. Chi ne maturerà i requisiti potrà aderirvi e accedervi anche dopo il 2021, a condizione che residuino risorse.

Due sono i requisiti previsti, anagrafico (età minima di 62 anni) e contributivo (38 anni almeno):

·     il requisito anagrafico non è sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita;

·     occorre aver maturato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

In riferimento al nuovo cumulo gratuito (gli assicurati iscritti a 2 o più Gestioni Inps possono ricorrere gratuitamente al cumulo, con esclusione delle casse privatizzate per professionisti iscritti ad albo), la quota 100 consente un cumulo infragestione: attivando il cumulo tutti i contributi cronologicamente non sovrapposti, saranno computati al diritto pensionistico, ma ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza.

La pensione in quota 100 reintroduce il regime delle c.d. finestre, vale a dire periodi di attesa privi di assegno pensionistico di diversa durata: i lavoratori che maturino la pensione in quota 100 dal 1° gennaio 2019 attenderanno 3 mesi, mentre i lavoratori del pubblico impiego che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019 attenderanno 6 mesi prima della percezione della pensione in quota 100.

La riforma prevede anche 2 finestre di attesa generalizzata, in base alle quali i lavoratori privati che avevano raggiunto i requisiti entro il 2018 potevano accedere alla pensione in quota 100 a partire dallo scorso 1° aprile, mentre i lavoratori del pubblico impiego che avevano raggiunto i requisiti entro il 29 gennaio 2019 accederanno alla pensione dal 1° agosto 2019.

Non è chiaro se la maturazione del diritto alla pensione anticipata in quota 100 provocherà automaticamente la decadenza dalla fruizione della NASpI.

 

Divieto di cumulo reddituale

Il percettore di una pensione in quota 100, a partire dalla sua decorrenza (dunque dopo la maturazione del requisito e l’esaurimento della finestra trimestrale o semestrale), non potrà percepire nessuna cifra se afferente a redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo.

Una parziale cumulabilità è prevista con i redditi prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, compatibili fino a 5.000 euro lordi per ogni anno d’imposta, considerando tutti i committenti.

Il divieto si limita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione (dopo la finestra di 3 o 6 mesi) fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

L’Inps, con la circolare n. 11/2019, ha specificato che:

·     il divieto di cumulo scatta nel caso di percezione di “redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero” (inclusi i Paesi non convenzionati in materia fiscale e/o di sicurezza sociale con l’Italia). L’Inps include tra i redditi incumulabili anche quelli che sarebbero legittimamente percepibili (ad esempio quelli di capitale o d’impresa percepiti da un socio lavoratore con diritto agli utili, che, anche se non sono riferiti alle 3 categorie reddituali elencate dalla norma, hanno tuttavia un legame con l’apporto del proprio lavoro), rischiando così di azionare il divieto di cumulo;

·     la violazione del divieto di cumulo provoca la restituzione di tutele mensilità di pensione afferenti l’anno d’imposta in cui si è verificato il cumulo, salvo poi percepire nuovamente la pensione dall’anno dopo, a condizione che si rispetti per l’intero anno il divieto.

 

Tavola riassuntiva

 

Pensione

Anni di età

Contributi

Entro il

Finestra

Quota 100

62

38

2021

3 mesi (privato)

6 mesi (pubblico)

Opzione Donna

58 (dipendenti)

59 (autonome)

35

2018

12 mesi (dipendenti)

18 mesi

(autonome)

Pensione Anticipata

-

41 anni e 10 mesi Donne

42 anni e 10 mesi  Uomini

2026

3 mesi

APE sociale

63

30 anni (disoccupati, invalidi, care-givers)

36 anni (addetti a mansioni gravose)

Sconto di 1 anno per ogni figlio per le madri (massimo 2 anni)

2019

-

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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